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Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza, attraverso il quale le imprese sociali o altri enti di Terzo settore mettono a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.) informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.

Viene redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 che definiscono alcuni principi comuni di redazione di ogni bilancio sociale:

  • completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
  • rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
  • trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
  • neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
  • competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
  • comparabilità: vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti)
  • chiarezza: è necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
  • veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
  • attendibilità: è necessario evitare sovrastime o sottostime e presentare dati incerti come se fossero certi;
  • autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Accanto a tali principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono

  • metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
  • informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  • governance: dati su base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder;
  • persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi
  • attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati gli elementi che rischiano di compromettere il raggiungimento delle finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
  • situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  • altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione.

Le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese, contestualmente al bilancio di esercizio, e pubblicarlo sul proprio sito internet.